Flessibilità e lavoro agile nel pubblico impiego: disponibile il parere della Funzione Pubblica sull’argomento.
Con la richiesta di parere al Ministero vengono posti alcuni quesiti in tema di organizzazione del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento:
Come noto, l’articolo 263 della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto significative novità in tema di lavoro agile.
Attraverso tale disposizione:
A questo link potete consultare un approfondimento della nostra redazione sullo Smart Working.
Con la Circolare n. 3 dello scorso 24 luglio, citata anche da codesta amministrazione, sono stati evidenziati gli elementi di maggior rilievo della norma in esame, rappresentati:
La richiamata disposizione ribadisce inoltre la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse.
Tanto premesso, per quanto attiene al primo quesito, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo stabilito dalla norma primaria, appare, quindi, possibile per ciascuna amministrazione, nell’ambito dei propri poteri di autorganizzazione e pur sempre nel rispetto dei Protocolli di sicurezza a tutela della salubrità e della sicurezza degli ambienti di lavoro, consentire, su base volontaria, a tutto il personale che svolge attività rientranti tra quelle cd. “smartabili” di lavorare in modalità agile. Ciò in quanto, di regola, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
Relativamente al secondo quesito, deve ritenersi altrettanto possibile che le amministrazioni possano valutare di escludere dal computo del cinquanta per cento i lavoratori fragili, per i quali le stesse sono tenute, in ogni caso, ad adottare ogni soluzione utile per assicurare a questi ultimi lo svolgimento di attività in modalità agile, come, ad esempio, l’organizzazione di specifiche attività di formazione professionale.
Per le stesse motivazioni, in ordine al terzo quesito, anche nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’articolo 5 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, le amministrazioni possono decidere di escludere dal computo del cinquanta per cento i genitori che non avevano in precedenza formulato l’istanza di svolgimento della propria prestazione in modalità agile.
A questo link potete consultare il testo completo del parere della Funzione Pubblica.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it